Art. 2.
(Risarcimento del danno).

      1. Il cittadino italiano che si reca in zone di guerra è tenuto ad informare dei propri spostamenti le unità militari o di polizia italiane presenti sul territorio e ad attenersi alle direttive da essi impartite.

 

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      2. Ove il soggetto di cui al comma 1 ometta di avvisare le autorità militari o di polizia o disattenda le direttive da esse impartite, nel caso in cui dalla sua condotta derivano pericoli per la sua incolumità personale e conseguenze negative per lo Stato italiano, questi è tenuto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato.
      3. Se il soggetto di cui al comma 1 è dipendente o collabora con un ente, un'associazione o un'impresa, questi sono tenuti al pagamento del risarcimento di cui al comma 2 in forma solidale.